L’articolo 13 del Decreto legislativo n° 28 del 3 marzo 2011 (cosiddetto “decreto rinnovabili”) relativo alla certificazione energetica degli edifici introduce il seguente comma 2-quarter all’articolo 6 del D.Lgs 192/2005 : “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.
Il D.Lgs 28/2011, pur rappresentando la normativa nazionale di riferimento in merito agli annunci immobiliari e la certificazione energetica, non fornisce con la dovuta precisione le modalità di adempimento e non sembra prevedere alcun tipo di sanzione nel caso di inosservanza dell'obbligo. Ciò di cui si è certi è che in Italia le Regioni dispongono di piena autonomia in materia di certificazione energetica e che solo in mancanza dell'attuazione dei relativi decreti regionali ci si deve riferire alla normativa nazionale.
Regione Lombardia
La Lombardia con la Deliberazione della Giunta Regionale n° IX/2555 del 24/11/2011 ha riportato l'obbligo dal 1° gennaio 2012 di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici per la vendita o la locazione, previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d) della l.r. 24/2006. Tale obbligo si applica a “tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso ex dpr 412/1993, fatte salve le esclusioni di cui al punto 4. Si ricorda che la certificazione energetica degli edifici o delle singole unità immobiliari è disciplinata dall’art. 25, commi 4 bis e 4 ter della l.r. 24/2006, nonché dalla dgr 5018/2007, nella versione aggiornata con dgr 8745/2008. ”
Emilia-Romagna
Il B.U.R.E.R. n. 151 del 6.10.2011 D.G.R. n. 1366 del 26.9.2011 introduce alcune modifiche alla normativa regionale sulla Certificazione Energetica: l'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell'attestato di certificazione sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.
Non viene contemplata la locazione e tanto meno sono indicate le specifiche di applicazione e le competenze di verifica delle nuove disposizioni.
Piemonte, Liguria, Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Toscana e Sicilia
Tutte queste regioni hanno regolamentato le certificazioni energetiche, ma ad oggi non hanno ancora legiferato in merito al tema degli “annunci” e non esiste quindi alcun obbligo regionale di dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale.
Altre regioni
Le regioni non elencate precedentemente non hanno emanato alcuna disposizione regionale in materia di annunci immobiliari e certificazione energetica. Queste regioni si rifanno quindi alla normativa nazionale.
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